Lo Sportello Sociale Dignitatem opera per garantire un sostegno concreto e multidimensionale alle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità e bisogno, agevolando l’accesso ai servizi essenziali e contribuendo all’inclusione sociale e professionale degli individui nella comunità. Attraverso l’impegno di un team di volontari specializzati in diversi settori, tutti operanti a titolo gratuito nell’ambito del Patto di Comunità, lo sportello mira a:
* Fornire informazioni e supporto sull’assistenza sanitaria locale, facilitando l’accesso a servizi medici e cure.
* Offrire orientamento professionale, assistere nella ricerca di impiego e nella preparazione di curriculum vitae e colloqui di lavoro.
* Assistere nella ricerca di alloggi adeguati, fornire informazioni sui diritti e doveri degli inquilini e supportare nella gestione di difficoltà abitative.
* Promuovere l’analisi e lo sviluppo delle competenze individuali per migliorare l’employability e fornire orientamento ai percorsi formativi.
I nostri riferimenti culturali che rappresentano anche i pilastri del nostro agire, sono incarnati dagli articoli della nostra Costituzione, ovvero
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Lavoro: Art. 1. Art. 37.
Casa: Art. 47.
Scuola, Istruzione, formazione: Art. 3. Art. 9. Art. 33. Art. 34. Art. 35.
Salute: Art. 32.